FAQ

n Italia, il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ha sostituito a tutti gli effetti la carta di soggiorno.

Dal 1° aprile 2007, la carta di soggiorno indica quindi il titolo di soggiorno rilasciato agli stranieri extracomunitari familiari di cittadini comunitari (e italiani) residenti sul territorio italiano, che possiedono i requisiti chiesti dal Decreto legislativo 06/02/2007, n. 30, art. 10.

Il permesso di soggiorno CE di lungo periodo può essere chiesto dall'extracomunitario in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità che dimostri la disponibilità di un reddito e di un alloggio idoneo (Decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, art. 9).

Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo:

  • è a tempo indeterminato
  • è valido come documento di identificazione personale per 5 anni
  • il suo rilascio è subordinato al superamento di un test di conoscenza della lingua italiana.

La Carta d'Identità Elettronica (CIE) è uno strumento attraverso il quale i cittadini sono riconosciuti in rete in modo certo, per poter così usufruire dei servizi online erogati dalle Pubbliche Amministrazioni che può essere richiesta presso il proprio Comune di residenza, presso il Comune di dimora per i cittadini residenti in Italia e presso il Consolato di riferimento per i cittadini residenti all’estero.

Per accedere ai servizi del portale con CIE è necessario che tu sia a conoscenza del PIN e del PUK.

Se l'ente ha attivato la possibilità di accedere tramite l'app CieID

Le Pubbliche Amministrazioni che consentono l’accesso ai propri servizi online tramite l'app CieID sono tenute ad esporre un bottone di accesso dedicato:

 

In questo caso devi:

Se sei in difficoltà puoi consultare il tutorial realizzato dal Ministero dell'Interno, dove viene spiegato come utilizzare facilmente lo smartphone o il computer.

Se l'ente non ha attivato la possibilità di accedere tramite l'app CieID

Puoi accedere ai servizi del portale esclusivamente tramite un lettore NFC RFID da tavolo, un componente hardware che consente al tuo computer di comunicare con la CIE.

In questo caso dovrai installare sul tuo computer il Software CIE.

Per calcolare l'ISEE devi presentare una dichiarazione, definita Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), nella quale devi indicare la composizione e le caratteristiche del tuo nucleo familiare, i relativi redditi e il patrimonio mobiliare e immobiliare. 

La dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione fino al 31 dicembre dell’anno in corso e vale per tutti i componenti del tuo nucleo familiare. E’ comunque possibile presentare una nuova dichiarazione nel corso dell'anno se la composizione o le caratteristiche del tuo nucleo familiare variano.

È possibile presentare la DSU e acquisire l'ISEE direttamente on line tramite il sito dell'INPS o presso i CAF presenti sul territorio.

Attenzione: alcuni Comuni hanno stipulato apposite convenzioni con determinati CAF: in questo caso è necessario presentare la DSU e acquisire l'ISEE unicamente tramite questi CAF.

La certificazione ISEE viene rilasciata dall’INPS entro dieci giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU. 

Per ulteriori informazioni, consulta il sito dell'INPS.

L'AIRE è l'anagrafe della popolazione italiana residente all'estero. È stata istituita nel 1990 con la Legge 27/10/1988, n. 470 e il suo regolamento di esecuzione è il Decreto del Presidente della Repubblica 06/09/1989, n. 323.

Contiene i dati dei cittadini:

  • che hanno dichiarato spontaneamente di voler risiedere all'estero per un periodo di tempo superiore ai dodici mesi
  • per i quali è stata accertata d'ufficio la residenza all'estero.

L’iscrizione all’AIRE è un diritto-dovere del cittadino (Legge 27/12/1988, n. 470, art. 6) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dal Consolato italiano all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, come la possibilità di:

  • votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all'Unione Europea
  • ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni
  • rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra Unione Europea).

Ciascun Comune ha la propria AIRE e ha il compito di tenerla aggiornata. 

Esiste anche un'AIRE nazionale­ che contiene i dati trasmessi dalle anagrafi comunali e l'indicazione relativa all'iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del Comune di provenienza. I singoli comuni inviano i dati all'AIRE centrale via web-mail, utilizzando un sistema di sicurezza e un'apposita procedura informatica che consente un aggiornamento diretto dei dati stessi.

L'aggiornamento dell'AIRE

L'interessato deve tempestivamente comunicare all'ufficio consolare:

  • il trasferimento della propria residenza o abitazione
  • le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.)
  • il rientro definitivo in Italia
  • la perdita della cittadinanza italiana.

Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni. 

È importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.

La cancellazione dall'AIRE

La cancellazione dall'AIRE avviene:

  • per iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente (APR) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall'estero o rimpatrio
  • per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata
  • per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo
  • per perdita della cittadinanza italiana.

Il diritto di voto degli italiani residenti all'estero

I cittadini residenti all'estero e regolarmente iscritti all'AIRE hanno diritto di esercitare il voto per tutte le consultazioni elettorali e referendarie che si svolgono in Italia.

Per le consultazioni amministrative, l'elezione diretta del presidente e del consiglio regionale e per le consultazioni referendarie di carattere locale, gli elettori all'estero ricevono una cartolina-avviso con la quale li si invita a rientrare in Italia per esercitare il diritto di voto.

Per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, gli elettori italiani:

  • residenti nell'Unione Europea ricevono un apposito certificato elettorale per votare nei seggi istituiti “in loco” nel Paese di residenza
  • residenti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea ricevono la cartolina-avviso per rientrare in Italia a votare.

Per il rinnovo del Parlamento italiano e per le consultazioni referendarie a carattere nazionale, é stata istituita apposita circoscrizione estero per l'elezione di sei senatori e dodici deputati: gli elettori all'estero possono così esprimere il proprio voto per corrispondenza. L'elettore all'estero riceve infatti dall'ufficio consolare di residenza un plico contenente il certificato elettorale, le schede elettorali e una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare stesso.
I cittadini cancellati dalle liste elettorali per irreperibilitá o coloro che, per qualsiasi motivo, sono stati omessi dall'elenco degli elettori all'estero, possono comunque votare per corrispondenza, presentandosi presso gli Uffici consolari competenti per residenza, entro l'undicesimo giorno antecedente la data delle votazioni, per domandare di essere reiscritti all'AIRE e poter esercitare così il diritto di voto per corrispondenza. L'ufficio consolare deve chiedere, entro 24 ore, al Comune che ha effettuato la cancellazione o che dovrebbe iscrivere il cittadino omesso dall'elenco elettori, la dichiarazione che attesti la mancanza di impedimenti al godimento del diritto elettorale attivo.

Per ulteriori informazioni, consulta la guida ministeriale degli italiani all'estero.

Nel senso più comune, intendiamo la "famiglia" come la più piccola comunità riproduttiva composta da madre, padre e figli. Il termine famiglia anagraficaindica, invece, qualcosa di più preciso.

La famiglia anagrafica è un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi. I membri devono coabitare e avere dimora abituale nello stesso Comune (Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223, art. 4). La composizione della famiglia anagrafica risulta dallo stato di famiglia.

La coabitazione è condizione necessaria, ma non sufficiente per determinare l'appartenenza alla famiglia anagrafica: esistono situazioni in cui i soggetti, pur convivendo, hanno due stati di famiglia differenti. Un esempio sono gli studenti fuori sede.

Un certificato di autenticazione è presente all'interno di un dispositivo (smart card o token USB) ed è rilasciato da una Certification Authority (CA) autorizzata.

Consente di effettuare un'autenticazione forte (SSL Client Authentication) nei siti web che chiedono come credenziale di accesso l'utilizzo di un certificato digitale.

Un dispositivo di firma è un apparato elettronico programmabile solo all'origine, in grado di conservare in maniera protetta le chiavi private e di generare al proprio interno una firma digitale.

Utilizza microprocessori basati su standard previsti dalla legge, nei quali sono implementate avanzate tecnologie crittografiche in un ambiente con standard di sicurezza molto restrittivi.

La caratteristica fondamentale del dispositivo di firma è che deve essere "programmabile solo all'origine". Questo significa che nel dispositivo di firma devono essere inserite, all'atto della fabbricazione o dell'inizializzazione, delle informazioni che non possono essere modificate successivamente.

Un dispositivo di firma può assumere aspetti molto diversi: quello più comune è la forma della smart card, un tesserino di plastica delle dimensioni standard di una carta di credito, provvisto di un microprocessore e di una certa quantità di memoria per archiviare dati e svolgere elaborazioni. Il dispositivo può anche essere una penna USB (token).

La differenza è definita dal Codice Civile:

  • la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale
  • il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

Quando una Pubblica Amministrazione riceve istanze telematiche deve essere in grado di dimostrare nel tempo la formazione della volontà del soggetto e l'integrità di tutta la documentazione presentata. Come garantire tutto questo se i moduli e gli allegati non sono firmati?

Identificare l'autore

Il legislatore individua quattro possibili metodi per presentare validamente istanze in modalità telematica (Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 65):

  1. la sottoscrizione con firma elettronica qualificata o digitale
  2. l'identificazione dell'autore tramite CNS/CIE
  3. l'identificazione dell'autore tramite strumenti diversi dalla CNS/CIE, purché questi consentano di individuare il soggetto che richiede il servizio
  4. la trasmissione tramite PEC-ID (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/09/2012).

Quello che accomuna i quattro metodi è la possibilità di identificare l'autore dell'istanza.

Con l'attivazione del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) l'identificazione dell'autore potrà avvenire solo tramite CNS/CIE o usando i servizi erogati da SPID.

Garantire l'immodificabilità dei documenti

Una volta certi dell'identità dell'autore dell'istanza è necessario garantire che la documentazione che egli ha prodotto non possa essere successivamente modificata. Una volta giunti a destinazione i documenti potrebbero infatti essere alterati a sua insaputa, senza che sia possibile dimostrarlo.

Lo strumento principe per garantire l'immodificabilità dei documenti informatici è la firma elettronica. Se per qualche motivo non fosse possibile chiedere all'autore di sottoscrivere i documenti, la Pubblica Amministrazione ha comunque a disposizione uno strumento: la registrazione di protocollo. Infatti:

Essendo formato da un pubblico ufficiale che esercita una speciale funzione pubblica di attestazione, il registro di protocollo è un atto pubblico di fede privilegiata che fa fede fino a querela di falso.

Dunque: l'identificazione dell'autore è una ragionevole garanzia sulla paternità del documento e la corretta registrazione di protocollo è una ragionevole garanzia sull'immodificabilità dei documenti presentati.

Quali istanze accettare tramite semplice identificazione?

È necessario essere consapevoli che esiste la possibilità che il cittadino possa negare di aver presentato l'istanza o disconoscere i documenti allegati. Ne consegue che, se il procedimento avviato dall'istanza presenta significativi rischi di contenzioso, è meglio chiedere la sottoscrizione dei documenti con firma elettronica.

Se si decide di accettare istanze prive di firma elettronica, occorre che siano rispettate alcune regole:

  • l'autore dell'istanza deve essere il soggetto che la presenta: non è accettabile che un soggetto, pur identificato dal sistema informatico, trasmetta istanze per conto di qualcun altro
  • l'istanza deve essere attribuibile a un'unica persona: se la paternità di un qualsiasi modulo o allegato deve poter essere attribuita a un soggetto diverso dall'autore dell'istanza, il documento deve essere firmato.

Non si deve infine dimenticare che quasi tutti i moduli della Pubblica Amministrazione contengono dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, la cui falsità prevede conseguenze penali. Occorre che la paternità di queste dichiarazioni sia difficilmente contestabile.

Autenticare una firma significa ricondurla con certezza al sottoscrittore (Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 21, com. 2).

Ci sono due modi per autenticare una firma autografa (Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 38, com. 2):

  • apporre la firma davanti a un pubblico funzionario
  • allegare al documento sottoscritto fotocopia della carta d'identità del sottoscrittore.

La firma elettronica avanzata, la firma elettronica qualificata e la firma digitale sono per definizione riconducibili al loro autore (Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 20, com. 1-bis): non è quindi necessario autenticarle in altri modi!

Questa indicazione è stata confermata anche dalla Sentenza del Consiglio di Stato 20/09/2013, n. 4676.

La normativa vigente mette a disposizione diversi strumenti a favore dei cittadini coinvolte in un procedimento amministrativo per quanto riguarda il provvedimento finale emanato o l'eventuale provvedimento adottato oltre il termine stabilito per la sua conclusione. Questi strumenti offrono opportunità di tutela e permettono di presentare istanze, reclami o ricorsi al fine di far valere i propri diritti e interessi nel contesto di un procedimento amministrativo.

Gli strumenti previsti sono:

  • l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia
  • il ricorso al difensore civico
  • l'atto di diffida e messa in mora, con eventuali richieste di risarcimento del danno
  • il ricorso in materia anagrafica
  • il ricorso in materia di stato civile
  • il ricorso in materia di liste elettorali (elettorato attivo)
  • il ricorso amministrativo e ricorso amministrativo giurisdizionale
  • l'esercizio della tutela in materia di privacy.

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